Bollo Auto

Il Bollo auto è la tassa legata al possesso di un veicolo.

Indipendentemente dal fatto che tu utilizzi o meno il mezzo, per la maggior parte dei veicoli sei tenuto a corrispondere il bollo nei termini previsti dalla legge. La proprietà del veicolo è certificata dai registri del PRA e della Motorizzazione, che sono costantemente aggiornati. E i proventi del bollo auto vengono versati nelle casse della Regione (o Provincia autonoma) dove è fissata la tua residenza. In questa sezione troverai tutte le informazioni sul Bollo Auto e come fare per pagarlo in sicurezza.

Perché rivolgersi all'Agenzia Pea per pagare il bollo auto?

Pagamento:

Per pagare il bollo auto ci si può rivolgere a diversi operatori autorizzati: tabaccai, poste e banche. Ma per esser certi di pagare il giusto senza rischiare di sbagliare, ci sono le Agenzie di Pratiche Auto.

Dal 1° gennaio 2020 il bollo auto si pagherà solo con pagoPA: una nuova piattaforma che lo Stato ha sviluppato per pagare qualsiasi imposta, tributo, diritto verso la Pubblica amministrazione, destinando i denari direttamente all’ente.

Rivolgendoti a noi ti aiuteremo nel pagamento con questa nuova modalità attraverso i nostri software, rilasciando una quietenza liberatoria al cittadino.

 

A differenza degli altri operatori, nell’Agenzia Pea ti è consentito verificare lo storico della tua situazione contributiva, e correggere in tempo reale i dati eventualmente errati presenti nel sistema. Così è possibile mettere in regola la propria posizione fiscale evitando di incorrere in futuri accertamenti.

Solo le Agenzie di Pratiche Auto abilitate sono autorizzate ad effettuare l’inserimento dati negli archivi informatici delle tasse automobilistiche. Gli altri operatori non specializzati, fanno riferimento al solo dato statico della targa. E’ bene ricordare che se si paga un bollo sbagliato possono arrivare gli avvisi di accertamento anche dopo alcuni anni, pur essendo convinti di aver pagato tutto regolarmente.

Paga il bollo

Come fare?

Per pagare il Bollo Auto, qualora tutti gli archivi fossero aggiornati, può bastare la sola targa. Per avere la certezza di pagare il dovuto effettivo ti consigliamo di portare con te la ricevuta dell’ultimo bollo pagato e la carta di circolazione del veicolo. La nostra agenzia, in qualità di operatori specializzati, potranno regolarizzare eventuali errori sui pagamenti precedentemente effettuati e/o bonificare i dati errati presenti negli archivi Regionali. In questo modo avrai la sicurezza di pagare in modo corretto il Bollo Auto, sia in termini di scadenza che di importo.

Scadenze?

Per pagare il Bollo Auto, qualora tutti gli archivi fossero aggiornati, può bastare la sola targa. Per avere la certezza di pagare il dovuto effettivo ti consigliamo di portare con te la ricevuta dell’ultimo bollo pagato e la carta di circolazione del veicolo. La nostra agenzia, in qualità di operatori specializzati, potranno regolarizzare eventuali errori sui pagamenti precedentemente effettuati e/o bonificare i dati errati presenti negli archivi Regionali. In questo modo avrai la sicurezza di pagare in modo corretto il Bollo Auto, sia in termini di scadenza che di importo.

Domande Frequenti

Calcolare il bollo non sempre è facile perché ci sono tante variabili da considerare. Ci sono dei siti per il calcolo, come quello dell’Agenzia delle Entrate, ma il risultato potrebbe non essere corretto. Il nostro consiglio è quello di recarsi sempre presso l'Agenzia Pea che, attraverso il terminale, può calcolare l’esatto importo e farti evitare futuri problemi.
Si, il bollo è una tassa di proprietà che dovrai corrispondere, indipendentemente dall’effettiva circolazione su strada del veicolo.
Sì, puoi pagare il bollo in qualsiasi punto di riscossione presente sul territorio italiano abilitato al sistema PagoPA. L’importante è verificare sulla ricevuta che la Regione indicata sia quella di residenza.
No, il bollo è una tassa di proprietà e non è necessario presentare la ricevuta di pagamento. Il controllo sul pagamento è competenza della Regione, non della polizia stradale. Fanno eccezione i ciclomotori fino a 50cc e le Minicar (quadricicli leggeri) e i veicoli di interesse storico e d'epoca, per i quali è dovuta la tassa di circolazione con conseguente verifica da parte degli organi di polizia.
Il bollo può essere pagato utilizzando molti canali (banca, tabaccai, poste, internet) ma il modo più sicuro è sempre quello di recarsi presso la nostra agenzia che è collegata con gli Archivi Regionali.
Per sapere la scadenza del bollo basta andare in all'Agenzia Pea abilitata alla riscossione. Tramite il collegamento con gli archivi regionale e nazionale l’Agenzia può risalire alla corretta scadenza.
Purtroppo non puoi fare niente per evitarle. Se il bollo auto è scaduto dovrai comunque pagarlo con l’aggiunta di sanzioni ed interessi. Se il pagamento avviene entro i 12 mesi di ritardo, le sanzioni sono ridotte (ravvedimento operoso). Trascorsi i 12 mesi, si applica la sanzione intera del 30%, oltre agli interessi.
Il calcolo degli interessi è complesso ed è in funzione del tempo del ritardo. Il consiglio è quello di farlo quanto prima, rivolgendosi all'Agenzia Pea che effettua il calcolo tramite sistema informatico ufficiale.
No, purtroppo puoi pagare il bollo solo in un’unica soluzione. Il pagamento rateale non è previsto per legge. Per alcuni tipi di veicoli è possibile però frazionare il pagamento annuale in quadrimestri.
Devi conservare le ricevute per i 3 anni successivi a quello del pagamento.
Puoi rivolgerti direttamente agli uffici della tua Regione di residenza o all'Agenzia Pea.
Devi effettuare subito la trascrizione della Perdita di Possesso per furto al PRA e così eviterai di pagare il rinnovo per l’anno successivo.
Il bollo è dovuto da chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento (ad eccezione della Lombardia dove fa fede il primo giorno utile). In ogni caso, fa fede la data dell’atto di vendita. Ad esempio se il bollo scade a dicembre, il bollo successivo deve essere pagato da chi risulta proprietario al 31 gennaio.
I veicoli d’epoca sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta rispetto al bollo normale. Si tratta di una tassa fissa, che scade sempre a dicembre. A differenza delle auto normali, si tratta di una tassa “di circolazione” che dovrai pagare solo se il tuo veicolo circola effettivamente su strade pubbliche (se è fermo in garage o in vetrina, non devi pagare).
Purtroppo dovrai pagare entro i termini indicati. In caso contrario, l’ente preposto al recupero crediti procederà all’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo con l'impossibilità di circolare senza rischiare il sequestro del veicolo.
Sì, dovrai pagare il bollo auto entro la fine del mese di immatricolazione. Se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, hai tempo fino al mese successivo.
In caso di acquisto veicolo a km zero, il primo bollo deve essere pagato da chi risulta proprietario all'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento (vedi FAQ precedente). Pertanto, se l'acquisto (fa fede la data atto) avviene successivamente al suddetto termine, il primo bollo è sempre a carico del concessionario che ha effettuato l'immatricolazione. In caso contrario, sarai tu a dover pagare il primo bollo.
Dipende dalla scadenza del bollo e dalla data di acquisto: se hai acquistato il veicolo nel mese di pagamento, dovrai pagare il bollo subito, in caso contrario dovrai pagare il primo bollo alla scadenza successiva. Ricordati comunque di controllare lo storico dei pagamenti recandoti in Agenzia.
Si, conviene denunciarne il furto (anche se in caso di contenzioso la sola ricevuta di pagamento originale è valida come attestazione di pagamento). Consigliamo di non tenere mai i bolli all’interno dell’auto ma di conservarli in un luogo sicuro.
Se sei in fase di contenzioso, purtroppo l’unico documento idoneo per dimostrare il pagamento è la ricevuta originale. Se il bollo è stato correttamente pagato in Agenzia, comunque, non dovrebbe essere richiesto nulla.

Agevolazioni Regione Lombardia

La Regione Lombardia offre un contributo a chi demolisce veicoli inquinanti e un’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per chi, invece, acquista autovetture, nuove o usate, EURO 5 o 6, a benzina, bifuel.

Inoltre c’è una riduzione del 50% della tassa auto per cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli a ricarica esterna o GPL/elettrico o metano/elettrico, immatricolati nel 2019. Abbiamo invece una esenzione permanente per i veicoli ad idrogeno.

Rimborsi ed esenzioni disabili

  • L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le persone disabili è dovuta sia se il veicolo è intestato al disabile sia se il veicolo è intestato alla persona a cui il disabile è fiscalmente a carico. In ogni caso il veicolo deve essere utilizzato in maniera esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

L’esenzione è valida per un solo veicolo (se alimentato a benzina fino a 2.000 cc, se alimentato a gasolio fino a 2.800 cc).

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo di questi che lui stesso potrà scegliere. Il soggetto deve indicare al competente Ufficio la targa di riferimento, al momento della presentazione della documentazione necessaria.

Di seguito le tipologie di veicoli per cui è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:

– autovetture
– autoveicoli per trasporto promiscuo
– autoveicoli per trasporti specifici di persone in particolari condizioni
– autocaravan (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo)
– motocarrozzette
– quadricicli leggeri alimentati a benzina e a gasolio (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo)

  • Rimborsi: il contribuente può richiedere il rimborso totale o parziale della tassa versata, qualora si sia verificata una delle seguenti situazioni:
    • pagamento doppio: il versamento è stato effettuato due volte per lo stesso veicolo e per il medesimo periodo di imposta,
    • pagamento versato superiore all’importo dovuto (in base agli elementi fiscali del veicolo e al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica),
    • pagamento non dovuto: la tassa non doveva essere corrisposta in caso di intervenuta esenzione a favore di soggetti portatori di handicap o di familiari di cui il disabile sia fiscalmente a carico,
    • pagamento effettuato a favore di regione diversa da quella di residenza, nel caso in cui sia stato effettuato anche il versamento corretto,
    • pagamento con errata indicazione della scadenza, nel caso in cui sia stato effettuato anche il versamento corretto.

    In caso di errore formale al momento del pagamento, in alternativa al rimborso, è possibile chiedere la rettifica dei dati erroneamente indicati, contattando il Call Center tassa auto che risponde al numero 02-2332.7892.

    Rimborso parziale

    In caso di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, viene riconosciuto il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L’importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (es. l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all’estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al PRA le relative formalità.
    In caso di vendita del veicolo non è previsto il rimborso. Il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva.

    Come avviene il rimborso

    Il rimborso sarà effettuato, in via ordinaria, mediante accredito sul c/c bancario o banco posta indicato dal richiedente. Qualora il richiedente nella richiesta di rimborso non indichi il codice IBAN del proprio conto corrente, verrà inviato un bonifico di circolarità, esigibile presso tutte le filiali di Banca Intesa, le cui spese di spedizione saranno detratte dall’importo erogato a titolo di rimborso.

    Il rimborso non viene concesso:

    • se il veicolo viene venduto prima della scadenza della tassa
    • se il pagamento è relativo a tassa di circolazione (veicoli ultratrentennali e rimorchi)
    • quando la somma spettante è inferiore a € 15,01.

 

Rivolgiti all’Agenzia Pea che saprà aiutarti con tutte le pratiche da svolgere.